È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Data l’importanza del decreto seguiremo costantemente l’evoluzione dello stesso sulla base di eventuali modifiche normative e delle indicazioni ufficiali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e/o di altri Enti preposti ai controlli.
Sono già stati rilasciati, infatti, alcuni chiarimenti dall’ INL con la circolare n. 4/2024.
Le FAQ che trovate tengono conto di tutte queste evoluzioni.
Buona lettura:
1. Cos’è la patente a crediti?
Questo sistema prevede che ogni operatore disponga di almeno 15 crediti per poter lavorare nei cantieri edili. Al momento del rilascio, la patente digitale assegna 30 crediti iniziali, con la possibilità di incrementare questo punteggio fino a 100 crediti.
2. Quando entra in vigore la patente a crediti?
La patente a crediti entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.
3. Chi è tenuto al possesso della patente a crediti?
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
4. Chi è esonerato dal possesso della patente a crediti?
Non sono tenute al possesso della patente a crediti:
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
5. Un lavoratore autonomo è tenuto al possesso della patente a crediti?
6. Un impiantista è tenuto al possesso della patente a crediti?
Si, un impiantista è tenuto al possesso della patente a crediti.
7. Come si richiede la patente a crediti?
Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) , c) ed e) è attestato mediante autocertificazione
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) , d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi
8. Come viene rilasciata la patente a crediti?
9. Chi può presentare la domanda di rilascio della patente?
10. Cosa rischio?
In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
11. Vi sono delle eccezioni alle sanzioni precedentemente indicate?
La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore di contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
12. Quali sono le violazioni che comportano la decurtazione dei punti?
L’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato.
N. | FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
26 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro
|
8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
13. In quali casi può essere revocata la patente?
14. Possono essere recuperati i crediti decurtati?
Si, il recupero fino a quindici crediti è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008 n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
15. Chi effettua i controlli?
I controlli in merito alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili vengono effettuati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
16. Cosa devono fare le imprese fin da subito?
Dal 1 ottobre 2024 sarà disponibile il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nel quale caricare la domanda per il rilascio della patente.
Dal 1 novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
17. Che cos'è l'Attestazione SOA che esonera dalla richiesta di patente a crediti (se superiore alla categoria III)?
Le società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato italiani con forma giuridica di S.p.A., autorizzati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
L’attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA, che dimostra il possesso di alcuni requisiti necessari secondo il Codice dei contratti pubblici. Tale certificazione, che ha validità quinquennale (a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio), viene valutata sulla base di un’analisi degli ultimi cinque anni di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di attestazione.
L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi. Le categorie di opere a cui si può richiedere di essere attestati sono 48: 13 di esse sono opere generali (edilizia civile e industriale, strade, fogne e acquedotti, restauri di beni immobili etc.) e 35 di esse sono opere specializzate (restauri di superfici decorate, impianti, scavi, demolizioni, arginature, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, etc.).
Le classifiche di importi a cui si può richiedere di essere attestati sono, in euro:
- I fino a € 258.000
- II fino a € 516.000
- III fino a € 1.033.000
- III-bis fino a € 1.500.000
- IV fino a € 2.582.000
- IV-bis fino a € 3.500.000
- V fino a € 5.165.000
- VI fino a € 10.329.000
- VII fino a € 15.494.000
- VIII per importi oltre € 15.494.000 (convenzionalmente stabilito in € 20.658.000, relativamente al rispetto dei requisiti)
ed abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%.
La classifica di importi sarà commisurata alla capacità economica e tecnica dell’impresa.
Info dal sito: Wikipedia
18. Qual è l'indirizzo del portale dedicato alla richiesta della patente?
19. Quali sono i requisiti richiesti per poter ottenere la patente a punti?
20. La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro
dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
FAQ tratta dalla circolare INL del 4 ottobre 2024 – Fonte: ispettorato.gov.it
21. Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto dell'autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
FAQ tratta dalla circolare INL del 4 ottobre 2024 – Fonte: ispettorato.gov.it
22. La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale
realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente
per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
FAQ tratta dalla circolare INL del 4 ottobre 2024 – Fonte: ispettorato.gov.it
23. La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione?
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
FAQ tratta dalla circolare INL del 4 ottobre 2024 – Fonte: ispettorato.gov.it
24. Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione,sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativasulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento diun’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89,comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui sieffettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate indomanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute alpossesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o lacostruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
FAQ tratta dalla circolare INL del 4 ottobre 2024 – Fonte: ispettorato.gov.it
25. Il committente, nell'ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell'elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
FAQ tratta dalla circolare INL del 4 ottobre 2024 – Fonte: ispettorato.gov.it
26. Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”?
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
FAQ tratta dalla circolare INL del 4 ottobre 2024 – Fonte: ispettorato.gov.it
27. Cosa può fare Alpha Consulting per voi?
Assistenza e controllo sulla rispondenza ai requisiti aziendali prima di inoltrare le domande
Consulenza sul decreto patente a crediti
Primo check-up GRATUITO per imprese non clienti
- DECRETO 18 settembre 2024 n. 132
- CIRCOLARE INL n.4/2024
- FAC SIMILE autocertificazione
0 commenti