I corsi online sulla Sicurezza sono validi?

Alpha Consulting

1 Settembre 2016 | Formazione | 0 commenti

La richiesta per poter effettuare i corsi online è considerevolmente aumentata negli ultimi tempi, ma uno tra i più frequenti dubbi che si pone l’utente che si avvicina a questo tipo di formazione, è la validità dei corsi online rispetto i tradizionali corsi in aula.

Ecco un estratto dal capoverso Formazione modalità in e-learning tratto dall’Accordo 25 luglio 2012:

“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. “L’allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”.

Partiamo analizzando i vantaggi offerti dalla formazione online. I corsi online permettono alle aziende di ridurre i tempi ed i costi relativi alla formazione del personale, essendo per loro natura molto flessibili: nessuna necessità di spostamenti, disponibilità immediata del corso, utilizzo nei tempi ed orari preferiti, nessun costo di trasferta, sono alcuni dei vantaggi dei corsi online. Permettere ai lavoratori di effettuare i corsi nei tempi più opportuni per loro, è decisamente vantaggioso rispetto alla frequenza obbligatoria dei tradizionali corsi in aula.

I corsi di formazione svolti online sono considerati validi dalle istituzioni? Per rispondere con certezza a questa domanda, è necessario confrontarci con le specifiche normative a cui ciascun corso fa riferimento.

In particolare, l’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, stabilisce la validità dei corsi di sicurezza online svolti con modalità e-learning, per quanto riguarda la formazione di:

  • Lavoratori: limitata alle 4 ore di nozioni generali + aggiornamento quinquennale (6 ore), indipendentemente dalla categoria di rischio (basso, medio, alto) a cui l’azienda appartiene;
  • Preposti: limitata a 4 delle 8 ore (corrispondenti ai primi due moduli) + aggiornamento quinquennale (6 ore);
  • Dirigenti: (16 ore) + aggiornamento quinquennale (6 ore);
  • Datori di Lavoro che svolgono compiti di RSPP:  limitata ad 8 ore per aziende di rischio basso, 16 per aziende di rischio medio, 24 per aziende di rischio alto + aggiornamento quinquennale (6 ore per aziende di rischio basso, 10 per aziende di rischio medio, 14 per aziende di rischio alto);

L’Allegato 1 dell’Accordo definisce i requisiti necessari perché la Formazione e-Learning possa essere considerata valida:

  • le ore dedicate alla formazione devono essere considerate orario di lavoro effettivo
  • la strumentazione utilizzata per la formazione deve essere idonea ad utilizzare tutte le risorse fornite per il percorso formativo
  • il programma ed i materiale didattico devono essere realizzati riportando determinate informazioni
  • un tutor deve essere a disposizione durante la fruizione del percorso formativo
  • devono essere distribuite delle prove di autovalutazione durante l’intero percorso formativo
  • la prova di valutazione finale deve essere effettuata in presenza fisica, oppure in presenta telematica (ad esempio in videoconferenza, come indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012)
  • deve essere indicata la durata prevista per lo studio, il cui tempo deve essere ripartito su unità didattiche omogenee; devono essere memorizzati i tempi di collegamento e dimostrare di aver completato l’intero percorso formativo
  • i materiali di formazione devono essere redatti con linguaggio chiaro ed adeguato ai destinatari; l’accesso ai contenuti deve poter avvenire secondo un percorso obbligato, inoltre deve essere possibile ripetere parti del percorso, tenendone traccia.

L’elenco completo dei requisiti è visibile nell’ Allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.

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